COSA FARE SE VIENI MULTATO?

In caso di multa stradale, è ormai risaputo – e per i più smemorati a ricordarlo è lo stesso verbale – che, se la contravvenzione viene pagata entro i primi 5 giorni da quando ci è stata notificata, si ottiene automaticamente, e senza bisogno di richiederlo, uno sconto del 30% sull’importo complessivo. Ciò però a condizione che non si faccia ricorso al giudice né prima, né dopo. In buona sostanza, con questo sistema si incentiva una definizione agevolata delle multe tra amministrazioni e cittadini, evitando lunghi contenziosi per importi molto ridotti e spesso legati a violazioni di tipo puramente formale. Ma questo beneficio non opera sempre. Infatti, per alcune multe stradali non c’è lo sconto del 30%.

In particolare il codice della strada prevede che, per alcune multe, ritenute particolarmente gravi, non sia consentito pagare entro 5 giorni con la riduzione del 30% sul minimo edittale. In altri casi, addirittura, la legge non consente neanche il pagamento in misura ridotta. Cerchiamo allora di vedere quali sono le multe stradali per le quali non opera lo sconto del 30%, ma prima è necessario qualche chiarimento.

Che significa «pagamento della multa in misura ridotta»?

Gran parte delle multe stradali vengono punite con una sanzione pecuniaria che parte da un importo minimo e arriva a un importo massimo. Chi decide qual è l’importo che, materialmente, deve pagare il conducente? È lo stesso verbale, consegnato al trasgressore, a indicare l’importo che questi deve concretamente pagare e si tratta sempre del minimo, ossia del pagamento in misura ridotta. La polizia o i carabinieri non hanno alcun potere di aumentare discrezionalmente l’importo: detto potere spetta solo al giudice o al Prefetto.

Che cos’è il pagamento scontato?

Sull’importo da pagare «in misura ridotta» si può ottenere uno sconto del 30% se il trasgressore paga nei primi cinque giorni da quando gli è stata consegnata la multa (per quelle lasciate sul parabrezza, invece, vale la data della successiva consegna a casa). Se il quinto giorno cade in un giorno festivo il termine viene automaticamente spostato al giorno successivo non festivo. Una volta trascorso il termine dei 5 giorni, il trasgressore perde la possibilità di pagare con lo sconto del 30%, ma ha altri 55 giorni per pagare la multa in misura ridotta, ossia l’importo indicato in verbale.

Quando non c’è lo sconto del 30%?

-nella circolazione con documenti ritirati;

-nella circolazione con veicolo con carta di circolazione sospesa;

-nella circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente. In tutti questi casi, il trasgressore non può pagare subito alcuna cifra Per determinate multe ritenute più gravi non è possibile usufruire dello sconto del 30%. Questi casi sono indicati dal codice della strada e sono:

-quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi intimatogli dalla polizia;

-quando il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere sempre con sé (in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione);

-nel trasporto senza autorizzazione di cose in conto proprio;

-nel trasporto senza autorizzazione di cose in conto terzi;

-nella circolazione con ciclomotore non munito di targa;

-nella circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta;

-nei casi di targatura non conforme o irregolare delle macchine agricole;

-nella circolazione su strada delle macchine operatrici non conforme alle disposizioni del codice;

-nella guida senza patente di macchine agricole o operatrici;

-nel trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;

-nell’inversione del senso di marcia in autostrada; deve attendere la notificazione di un’ordinanza che verrà adottata dal prefetto competente e che stabilità la cifra da versare, ovviamente sempre all’interno dell’intervallo del limite minimo e massimo per la multa stabiliti dalla norma.